da il sole 24 ore di R. Po. e G.P.T.
Le cessioni e le locazioni delle aree non sono soggette al nuovo regime di tassazione, come pure la locazione di appartamenti di vacanze che scontano l’aliquota del 10% pur essendo classificate A/3. Lo conferma la circolare12/E, con la quale l’agenzia delle Entrate ha escluso dalla normativa Iva sulle locazioni i contratti che prevedono a carico del prestatore, oltre all’obbligo di mettere a disposizione dell’altra parte uno spazio determinato, anche l’obbligo di rendere ulteriori servizi come quelli di segreteria, servizi postali e così via.Fuori anche i contratti di abbonamento con i quali, in un parcheggio, si attribuisce il diritto di accesso per periodi prolungati. Sono, invece soggette alla nuova disciplina prevista dall’articolo 10 del decreto Iva le cessioni di fabbricati eseguite in seguito a provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione, ove sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’imposizione, nonché la locazione di aree con sovrastante impianto di lavaggio per autocarri e autovetture, e quella di costruzioni leggere destinate a uso ufficio e magazzino, accatastate nella categoria D07.
Aree con impianti sovrastantiSecondo le Entrate, non hanno subito modifiche nel regime di tassazione le cessioni e le locazioni di aree, per le quali il regime di imponibilità resta determinato dal carattere edificatorio o meno delle stesse. Mentre le locazioni di aree con sovrastanti fabbricati classificate nella categoria catastale B, C, D ed E sono assoggettate alla nuova disciplina prevista per gli immobili strumentali.SublocazioniLa circolare dice che le prestazioni derivanti da rapporti di sublocazione sono assoggettate a tassazione in forma autonoma, secondo le stesse regole e gli stessi criteri previsti per i contratti di locazione da cui derivano. Anche in questi casi, dunque, va applicato il regime fiscale previsto per le locazioni di immobili quando il valore del ramo aziendale è costituito per la maggior parte dal valore degli immobili stessi.
Uffici locati con arrediLe disposizioni sulle locazioni non sono applicabili ai contratti che, oltre all’obbligo di mettere a disposizione dell’altra parte uno spazio determinato, prevedono a carico del prestatore anche l’obbligo di rendere servizi ulteriori rilevanti ai fini del contratto e che non si sostanzino in semplici prestazioni accessorie alla locazione, come i servizi di portierato o altri servizi condominiali. Sono dunque soggetti a Iva con l’aliquota ordinaria del 20% i contratti di locazione in cui, oltre alla messa a disposizione di locali completamente arredati, è fornita una pluralità di servizi (segreteria, servizipostali, amministrativi, contabili).










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