contratto in cui la locazione ha per oggetto una cosa produttiva. L’affittuario, dietro un corrispettivo, deve curare la cosa, mobile o immobile, in conformità alla destinazione economica e all’interesse della produzione. Il locatore può verificare se l’affittuario osservi gli obblighi che gli competono; se fosse inadempiente, può chiedere la risoluzione del contratto (art.1618 c.c.). All’affittuario spettano i frutti e tutte le altre utilità della cosa. Sono di competenza del locatore le riparazioni straordinarie, mentre al conduttore spettano quelle ordinarie. L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. - di azienda: ha ad oggetto l’insieme dei beni mobili o immobili organizzati dall’imprenditore al fine di esercitare un’impresa. Si distingue dal contratto di locazione di immobile ad uso commerciale per la clausola che esclude il diritto dell’affittuario all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, per la preesistenza dell’azienda al contratto, e per lo stretto collegamento fra l’impresa commerciale e la licenza d’esercizio. - a coltivatore diretto: si ha quando l’affittuario “coltiva il fondo rustico prevalentemente col lavoro proprio o di persone di sua famiglia†a condizione che la forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per la coltivazione del fondo, L.203/82. La durata minima del contratto è di 15 anni. In caso di vendita del fondo oggetto di affitto, il coltivatore diretto che abbia stipulato un contratto di locazione del fondo da almeno due anni, ha il diritto di prelazione legale sull’acquisto dell’immobile. - di fondo rustico: (artt. 1628-1654 c.c.) si distinguono due tipi di affitto a seconda che il rapporto sia instaurato con un coltivatore diretto o con un affittuario non coltivatore (detto anche imprenditore capitalista). Anche in quest’ultimo caso la durata minima è di 15 anni. Per la forma non è richiesto alcun requisito (vedi artt. 1 secondo comma e 22, L.3-5-82, n. 203). - e usufrutto di azienda: il contratto di affitto avente ad oggetto un’azienda. È’ un contratto di larga diffusione nella pratica. Oggetto del contratto è l’insieme dei beni strumentalmente destinati all’esercizio dell’azienda, ivi compreso l’avviamento e le licenze commerciali e amministrative, che devono essere intestate all’affittuario. Questi ha l’obbligo di esercitare l’azienda sotto l’insegna che la contraddistingue; gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e ricostituendo le normali dotazioni di scorte. Per tutto il periodo dell’affitto il locatore non può esercitare un’attività concorrente con l’affittuario. Per l’opponibilità ai terzi del contratto di affitto di azienda è richiesta la forma pubblica (atto pubblico o scrittura privata autenticata). L’usufrutto di azienda, regolato dall’art. 2561 c.c., ricorre prevalentemente in caso di azienda agricola e si applica la stessa disciplina dell’affitto.






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