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Atti


8 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | A, Glossario Immobiliare, Redazione

manifestazioni, dichiarazioni di volontà che producono effetti giuridici. - astratti: come la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, che sono fonti di obbligazione. Da esse nasce a favore del destinatario un diritto di credito che può essere contestato solo con la prova della mancanza di causa. - attuativi di preesistenti rapporti: sono quegli atti giuridici che presuppongono l’esistenza di altri rapporti giuridici di cui ne sviluppano gli effetti potenziali. - con effetto sanante: sono quegli atti che eliminano l’inefficacia di un determinato atto giuridico come la convalida del contratto annullabile, e la ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri (vedi falsus procurator ). - emulativi: non hanno altro scopo se non quello di nuocere o arrecare disturbo ad altri (ad es. il piantare degli alberi con il solo intento di voler togliere la vista panoramica al vicino) vedi art. 833 c.c.. Gli atti emulativi sono un esempio di abuso del diritto. - giuridici: comportamenti volontari e consapevoli dai quali scaturisce una serie di effetti giuridici. La categoria degli atti giuridici si distingue in negozi giuridici e meri atti giuridici; in tale ultima ipotesi gli effetti non sono determinati dalla volontà dei soggetti bensì previsti dalla legge. - produttivi di effetti obbligatori: sono quegli atti che costituiscono fonte d’obbligazione quali la promessa al pubblico, i titoli di credito, la concessione di ipoteca. - produttivi di effetti reali: producono la costituzione, modificazione, trasferimento ed estinzione di un diritto reale. - recettizi: producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), come la proposta contrattuale, l’accettazione, la revoca  della proposta o dell’accettazione, il recesso, l’atto interruttivo della prescrizione. - unilaterali: sono quelle dichiarazioni di volontà di una sola parte che producono la costituzione, regolazione ed estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale.

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