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Atto


8 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | A, Glossario Immobiliare | letto: 94

di citazione: è l’atto con il quale viene introdotta una lite giudiziaria di cognizione avanti il giudice civile al fine di vedersi riconosciuto il diritto azionato. - costitutivo: è quel documento attraverso il quale si costituisce una società o un associazione o connesso alla stipula di un contratto plurilaterale con comunione di intenti. - di donazione,  - di fusione, - notarile è l’atto redatto dal notaio, istituzionalmente investito di una competenza generale in materia di rogazione di atti pubblici (vedi atto pubblico) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge notarile. L’atto deve essere contenuto in una stampa o con scrittura a mano o a macchina. La redazione dell’atto deve essere altresì seguita dall’inizio alla fine da parte del notaio, anche laddove a scriverlo sia materialmente un’altra persona di sua fiducia. - di precetto, - pubblico: l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro Pubblico Ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Costituisce, quindi, una prova legale, nel senso che non lascia margine al giudice per una libera valutazione, ossia lo vincola nel giudizio. L’atto pubblico è richiesto a pena di nullità (ad substantiam) per la validità di alcuni atti (testamento pubblico, donazione, convenzioni matrimoniali, atti di disposizione, di diritti reali immobiliari ai quali partecipa un incapace, o una persona non vedente, ecc.). L’art. 53 L. 16.2.1913, n. 89 prevede la scritturazione dell’atto notarile, che sono le modalità in cui un atto notarile deve essere materialmente scritto. L’articolo suddetto dispone che gli atti originali devono essere scritti in carattere chiaro e leggibile, senza lasciare spazi vuoti, non devono esserci né abbreviazioni né correzioni. Qualora fossero necessarie delle variazioni o aggiunte devono essere inserite in apposite postille poste in calce dello stesso atto. - pubblico e scrittura privata autenticata di vendita immobiliare: tali forme sono richieste per la trascrizione ed opponibilità ai terzi del contratto di compravendita (per la validità del contratto è sufficiente la scrittura privata semplice). In tali casi l’atto si compone di un protocollo iniziale, relativo alla costituzione delle parti, mediante indicazione delle generalità e dati fiscali dei soggetti che partecipano all’atto; segue una parte cd. narrativa, contenente le dichiarazioni negoziali, nonché in particolare la descrizione dell’immobile con riferimento all’ubicazione, alla consistenza, ai dati catastali, ai confini (almeno tre), l’indicazione del corrispettivo, con riferimento alle modalità di pagamento ed eventuali garanzie, lo stato giuridico dell’immobile con riferimento alle menzioni circa la libertà da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, le dichiarazioni richieste a pena di nullità dalla L. 47/85 (certificato di destinazione urbanistica per i terreni e concessione edilizia per i fabbricati), le dichiarazioni circa il regime patrimoniale delle parti e le dichiarazioni a fini fiscali sulle imposte di registro o IVA; segue infine un protocollo finale, contenente le dichiarazioni del notaio rogante, ovvero sull’autentica delle firme. La scrittura privata autenticata è un documento di parte avente contenuto negoziale, le cui sottoscrizioni sono dichiarate autentiche da un notaio o altro Pubblico Ufficiale autorizzato, previo accertamento sull’identità delle parti. Nei casi stabiliti dalla Legge la scrittura privata autenticata può essere equiparata all’atto pubblico, ad esempio trasferimento dei diritti reali immobiliari ai fini della trascrizione

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