reato fallimentare che può assumere l’aspetto di bancarotta semplice o fraudolenta: fattispecie punibili solo in seguito alla dichiarazione di fallimento. Si configura come reato proprio dell’imprenditore fallito, che abbia compiuto atti tali da pregiudicare gli interessi dei creditori. Possono commettere il reato di bancarotta anche gli amministratori, direttori generali, sindaci della società dichiarata fallita.










Lascia un commento