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Caparra


8 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | C, Glossario Immobiliare, Redazione | letto: 411

clausola accessoria del contratto che ha la funzione di rafforzare il diritto del creditore all’adempimento e al risarcimento del danno in caso di inadempimento del creditore. La caparra è costituita mediante un patto reale, che si perfeziona con la consegna. Il codice civile distingue due tipi di caparra: - confirmatoria: (art. 1385 c.c.), al momento della stipula del negozio giuridico, una parte da all’altra una somma di denaro quale conferma dell’adempimento di cui costituisce una anticipata e parziale esecuzione. Se il contratto viene concluso, la caparra va imputata alla prestazione dovuta. Se chi ha dato la caparra fosse inadempiente l’altro può recedere dal contratto trattenendosi la somma versata; se inadempiente fosse chi l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. La parte che non è inadempiente, può chiedere il risarcimento del danno , che è regolato dalle norme generali. - penitenziale: (art. 1386 c.c.) è una somma di denaro che al momento della stipula di un negozio giuridico una parte dà all’altra come corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dell’obbligazione contrattuale. Il recesso si attua per volontà di una parte e precisamente: se recede il soggetto che l’ha consegnata rinuncia alla caparra penitenziale; nella ipotesi inversa colui che ha ricevuto la caparra penitenziale dovrà restituirla doppia.

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