di espropriazione per pubblica utilità (artt. 834, 838 c.c.) : è un provvedimento amministrativo in forza del quale taluno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà contro il pagamento di una giusta indennità per consentire l’esecuzione di un’opera di pubblico interesse (ad es. strade, scuole, ospedali, ecc). Dall’emanazione del decreto deriva una cessione forzata di beni, un trasferimento coattivo della proprietà che deve essere trascritto nei registri immobiliari e catastali. Il decreto è un atto definitivo, non impugnabile con ricorso gerarchico. - ingiuntivo: è un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria competente a seguito di un procedimento speciale inoltrato con ricorso (procedimento d’ingiunzione) teso a far valere un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta. Il decreto deve essere notificato a cura del ricorrente alla parte debitrice entro 60 giorni dalla data di emissione e contro il decreto può essere fatta opposizione dal debitore entro 40 giorni, davanti allo stesso Giudice. In mancanza di opposizione il decreto diviene definitivo, non è più ammesso alcun mezzo d’impugnazione e rappresenta titolo esecutivo per l’esecuzione forzata. In alcuni casi in cui il credito è fondato su cambiale o assegno e quando vi è pericolo nel ritardo, il giudice può emettere un decreto già provvisoriamente esecutivo, contro il quale è ammessa l’opposizione, ma che rappresenta un titolo esecutivo immediato.










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