contratto di natura dichiarativa, finalizzato allo scioglimento di una comunione ordinaria o ereditaria. Consiste nella spartizione materiale della cosa, ove sia possibile, oppure nella ripartizione della somma ricavata dalla vendita della cosa stessa. La disciplina legislativa riguarda la divisione della comunione ereditaria ed è applicabile per analogia, anche alla divisione della comunione ordinaria (artt. 718 c.c. e segg.). Principio generale è che ogni coerede ha facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione e ha diritto di avere, per quanto possibile, una parte proporzionale di tutte le specie di beni che formano l’attivo ereditario. Essa non riguarda pertanto, i singoli cespiti ereditari, ma è divisione dell’asse ereditario, a meno che gli eredi non procedano ad attribuzioni parziali (a stralcio). Se tra i beni da dividere ci sono anche degli immobili , la divisione si fa per atto scritto, che va trascritto agli effetti della continuità delle trascrizioni. Ogni condividente ha titolo per iscrivere ipoteca legale sugli immobili assegnati agli altri condividenti, a garanzia del pagamento di eventuali conguagli. - giudiziale: la divisione può anche essere giudiziale (art. 784 c.p.c. e segg.) e in tal caso il relativo giudizio è promosso da tutti i coeredi, cd. litisconsorzio necessario, le operazioni di divisione si svolgono sotto la direzione del giudice e l’assegnazione delle porzioni è fatta con estrazione a sorte. - fatta dal testatore e assegni divisionali (artt. 734 e 735 c.c.): ricorre la divisione fatta dal testatore , quando questi stabilisce particolari norme per la formazione delle porzioni, mediante una concreta attribuzione di beni, così che la determinazione della quota di ciascun erede si fa a posteriori, stabilendo un rapporto tra il valore dell’intero asse e quello delle singole attribuzioni. Con gli assegni divisionali il testatore indica quali beni andranno a comporre la quota già stabilita per i singoli chiamati: cd. assegnazione nella quota.










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