mezzo di difesa processuale con cui si chiede che le domande della controparte non vengano accolte. Ci sono eccezioni rilevabili d’ufficio (es. incompetenza per materia) ed altre deducibili solo dalle parti (es. eccezione per prescrizione). - d’inadempimento: consiste nel legittimo rifiuto di adempiere nei confronti dell’altro contraente già inadempiente. Non risolve il contratto né libera il debitore. Serve a sospendere l’obbligazione di eseguire la propria prestazione sino a quando non sia cessato l’inadempimento dell’altro contraente, ed impedisce l’operatività della clausola risolutiva espressa.
Â










Lascia un commento