capacità di un fatto, atto, negozio giuridico di produrre gli effetti per cui viene compiuto. L’art. 1321 c.c. prevede gli effetti giuridici del contratto che possono essere: costitutivi, modificativi, estintivi. In base al loro oggetto si distinguono in reali e obbligatori: reali, quando costituiscono o trasferiscono la proprietà o altri diritti reali, obbligatori, quando costituiscono un rapporto obbligatorio. Da un atto giuridico, spesso, si producono sia effetti reali che effetti obbligatori (dal negozio di compravendita deriva sia il trasferimento del diritto reale, sia l’obbligo di pagare il prezzo). In base ai soggetti si distinguono in: erga omnes, quando possono essere fatti valere contro tutti; personali, quando sono diretti a destinatari particolari. - della legge nel tempo: è subordinata all’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per renderla conoscibile a tutti coloro che ne siano interessati e devono rispettarla. Decorso un periodo di tempo detto vacatio legis consente ai destinatari di venire a conoscenza della Legge. - della legge nello spazio: la Legge n. 218/95 regola l’applicazione della legge nazionale (italiana o straniera) nello spazio, nella disciplina di rapporti giuridici tra cittadini anche non solo italiani o che non si sono svolti esclusivamente in Italia.










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