diritto reale per il quale il concessionario gode di un fondo altrui, in perpetuo o per almeno vent’anni, con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone al concedente. Può sorgere per usucapione, per testamento, per contratto scritto. L’enfiteuta ha la facoltà di acquistare la proprietà del fondo pagando al concedente una somma pari al canone annuo moltiplicato per quindici.










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