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Equo canone


9 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | E, Glossario Immobiliare | letto: 277

prima della riforma introdotta con la L. 431/98, l’equo canone indicava la misura massima del canone di locazione applicabile agli immobili urbani destinati ad uso abitativo. Tali entità erano predeterminate dalla legge in base a parametri fissi. La nuova disciplina ha previsto invece due canali alternativi: uno “libero”, in cui il canone di locazione può essere concordato fra le parti, purché il contratto abbia una durata minima di otto anni (4+4) salva la facoltà di disdetta alla prima scadenza, nei casi previsti dalla legge; il secondo detto “amministrativo”, e caratterizzato da una minore libertà nella determinazione del suo ammontare, dalla durata contrattuale di anni 5 (3+2) e dalla possibilità di beneficiare di sconti fiscali. Alle parti dei contratti a canone libero è data altresì la facoltà di concordare l’eventuale aggiornamento del canone (annualmente, ogni due anni,) con quali parametri, con quali procedure e in quale misura (per es. il 75% dell’indice ISTAT).

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