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Errore


9 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | E, Glossario Immobiliare

vizio della volontà nel negozio giuridico. Consiste in una falsa rappresentazione della realtà, che concorre a determinare la volontà del soggetto. Si distingue tra errore-vizio, che riguarda propriamente la determinazione della volontà ed errore-ostativo, che invece riguarda la manifestazione della volontà, ossia la mancata corrispondenza tra dichiarazione e volontà. L’errore determina l’annullabilità del contratto purché sia rilevante, (cioè sia essenziale e riconoscibile), esso si prescrive in 5 anni. L’errore è essenziale quando ha determinato un soggetto a concludere il contratto. Non ha carattere essenziale l’errore sui motivi salvo quanto previsto negli artt. 624 c.c. (testamento) e 787 c.c. (donazione). Si considera riconoscibile quando un soggetto di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. - di calcolo: non rende annullabile il contratto, ma dà solo luogo a rettifica. Ad esso è equiparato l’errore materiale, come quello relativo all’indicazione dei dati catastali. - di diritto: è determinato dalla ignoranza o falsa conoscenza di norme di legge o di regolamento e può condurre all’annullamento del contratto.

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