l’azione attraverso la quale un soggetto viene privato di una sua proprietà per scopi di pubblico interesse ovvero in esecuzione di una sentenza, contro indennizzo. - forzata: procedimento esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro al fine di soddisfare i creditori. Può essere mobiliare o immobiliare. E’ immobiliare quando ha per oggetto diritti reali immobiliari. Viene inoltrata presso la cancelleria esecuzioni del Tribunale del luogo in cui è situato l’immobile da espropriare, mediante l’atto di pignoramento immobiliare che deve anche essere trascritto nella competente conservatoria registri immobiliari a fini pubblicitari. La procedura è finalizzata alla vendita all’incanto del bene e alla distribuzione ai creditori della somma ricavata. E’ ammesso intervento nella stessa procedura anche da parte di più creditori. L’espropriazione mobiliare ha ad oggetto beni mobili o crediti. Può essere promossa presso il debitore o presso terzi.










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