è una procedura concorsuale tesa alla conservazione e liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente a vantaggio dei creditori. E’ dichiarato con sentenza dal Tribunale ove ha sede l’imprenditore, previo accertamento dello stato d’insolvenza. Durante la procedura di fallimento il patrimonio del fallito è amministrato dal curatore ed è subordinato al controllo del giudice delegato. Organi del fallimento sono: il Tribunale fallimentare; il Giudice delegato; il Curatore; il Comitato dei creditori.






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