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Ignorantia legis


9 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, I | letto: 59

principio generale del nostro ordinamento che afferma l’impossibilità di invocare l’ignoranza di una norma giuridica al fine di eluderne la sua applicazione (ignorantia legis non excusat). La Legge, una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e trascorsa la c.d. vacatio legis (vedi), diviene vincolante per tutti. La Corte Costituzionale, con la sentenza 364/88, ha tuttavia riconosciuto che l’ignoranza della Legge penale è scusabile quando si provi la sua inevitabilità.

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