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9 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, I | letto: 35

artt. 534-540, 576-591 c.p.c.; Legge 38/98 n. 302. Vendita pubblica al miglior offerente prevista dal codice di procedura civile come mezzo di aggiudicazione nell’esecuzione forzata. L’esecuzione mobiliare è affidata all’ufficiale giudiziario o al cancelliere o ancora ad un istituto autorizzato; se il bene mobile è registrato l’esecuzione può essere affidata anche ad una notaio. Nell’esecuzione immobiliare il responsabile è invece il Giudice dell’esecuzione; quest’ultimo può delegare anche un notaio (art. 591 bis c.p.c.).

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