sono frutti civili del denaro, in quanto rappresentano il corrispettivo del godimento di questo. Nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi sono prodotti di diritto dalla stessa esistenza di un credito, liquido ed esigibile, di una somma di denaro. Si dicono moratori quando il debitore è inadempiente nel pagamento e presuppongono la costituzione in mora con atto scritto. Mentre se questa non è necessaria, l’obbligazione del pagamento degli interessi si aggiunge automaticamente al debito originario. Si dicono convenzionali allorquando si è convenuta la misura degli interessi in forma scritta. Si dicono legali quando la loro misura è stabilita per legge. Sono compensativi (art. 1499 c.c.) quelli prodotti da un credito liquido; costituiscono il compenso per l’utilizzo di una cosa fruttifera.










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