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Ipoteca


9 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, I

diritto reale di garanzia previsto dagli artt. 2808 c.c. e segg.; attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere ad oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Funzione dell’ipoteca è quella di garantire il creditore per le obbligazioni contratte dal debitore e si sostanzia nella possibilità di espropriare, nell’ipotesi di inadempimento, il bene sul quale la stessa è stata iscritta. A seguito dell’espropriazione, il creditore ipotecario ha diritto di soddisfare il proprio credito, con preferenza rispetto ad altri creditori non ipotecari, sulla somma ricavata dalla vendita coattiva. Tale funzione di garanzia si sostanzia, altresì, nel cd. diritto di sequela in base al quale l’ipoteca permane sul bene e, quindi, permane anche la garanzia del creditore ipotecario, anche nell’ipotesi di vendita a terzi del bene stesso. Può avere per oggetto i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze, oltre all’usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie ed il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico e, inoltre, le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli secondo le leggi che li riguardano. L’ipoteca può essere legale, giudiziale e volontaria. La prima compete, art. 2817 c.c., 1) all’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione; 2) ai coeredi, i soci e gli altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; 3) allo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale. L’ipoteca giudiziale trova la sua fonte in una sentenza che porta alla condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente o per altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo). L’ipoteca volontaria viene concessa mediante dichiarazione unilaterale da farsi con atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Non può essere concessa per testamento. Essa può essere concessa a favore del creditore anche da chi non sia debitore (terzo datore di ipoteca). L’ipoteca si iscrive nell’Ufficio dei Registri Immobiliari del luogo ove si trova il bene ed ha efficacia per venti anni, salva rinnovazione. Al momento della sua iscrizione prende il cosiddetto “grado” (la prima che viene iscritta sarà di primo grado, la seconda di secondo grado, ecc.) L’ipoteca si estingue per i motivi previsti dall’art. 2878 c.c.: cancellazione, mancata rinnovazione entro i venti anni, estinzione dell’obbligazione per la quale era stata presa, perimento del bene salvo il diritto del creditore ipotecario di rivalersi sull’eventuale assicuratore, rinunzia del creditore, spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva, con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. - grado dell’ipoteca: indica la possibilità di soddisfacimento del credito garantito secondo un ordine di preferenza determinato in base alla priorità di tempo della iscrizione ipotecaria rispetto ad altre iscrizioni sul medesimo bene.

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