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Locazione


9 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, L | letto: 326

 contratto previsto dagli artt. 1571 c.c. e segg. col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile, per un dato tempo verso un corrispettivo. Le obbligazioni principali del locatore consistono nel consegnare la cosa e mantenerla in buon uso e nel garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Il locatore deve altresì eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Le obbligazioni principali del conduttore consistono nel a)prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto e per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; b) dare il corrispettivo (canone) nei termini convenuti; c) restituire la cosa al locatore nello stesso stato in cui l’ha ricevuta. Il regime delle locazioni di immobili urbani è disciplinato dalla L. 27.7.78 n. 392 e successive modifiche e/o integrazioni quali la L. 9.12.98 n. 431 ove vengono stabiliti i principi legali ai quali i contratti devono uniformarsi. - alberghiera: vedi contratto di albergo. - transitoria: particolari contratti di locazione che soddisfano esigenze di natura temporanea e che consentono una deroga al principio generale della durata. Essi sono disciplinati dalla L. 9.12.98 n. 431 e sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini. Tale decreto prevede che la trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al decreto stesso, sulla base dei seguenti elementi e condizioni: durata minima di un anno e massima di diciotto mesi; dichiarazione del locatore e del conduttore che esplicitino l’esigenza della transitorietà; onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso; riconduzione del contratto alla durata di cui all’art. 2, 1° comma L. 9.12.98 n. 431 (regime ordinario di durata quadriennale e regime del rinnovo) in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a 36 mensilità in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato; previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto; facoltà di recesso del conduttore per gravi motivi; esclusione di sublocazione; previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile; modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione; produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità. I contratti realizzati in base a tali criteri possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali che saranno depositati presso il Comune unitamente agli accordi territoriali. Relativamente alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, il canone concordato inizialmente è rimesso alla libera contrattazione delle parti; la durata minima del contratto è di 6 anni se l’immobile è adibito ad attività commerciale, artigianale o d’interesse turistico; a 9 anni se l’immobile è destinato ad attività alberghiera. I suddetti termini sono rinnovabili in mancanza di disdetta. Rientrano in tali contratti le locazioni turistiche ad uso transitorio.

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