sono disciplinati dagli artt. 900 c.c. e segg. le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Le luci che si aprono sul fondo del vicino, devono essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di 3 cm²; il lato inferiore deve avere un’altezza non minore di 2 metri e mezzo dal pavimento o dal suolo al quale si vuol dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minori di due metri, se sono ai piani superiori. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire. Quando si acquista il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri.










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