contratto agrario con cui il concedente (proprietario del fondo) ed il coltivatore (mezzadro) si associano per la coltivazione del fondo e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. L’estinzione del rapporto si ha per recesso, per morte del mezzadro, per disdetta di una delle parti, oltre alla risoluzione per inadempimento.










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