(artt. 1230-1235 c.c.) negozio giuridico con cui le parti estinguono l’obbligazione originaria esistente tra loro sostituendola con una nuova obbligazione diversa per oggetto o per soggetti o per titolo.



(artt. 1230-1235 c.c.) negozio giuridico con cui le parti estinguono l’obbligazione originaria esistente tra loro sostituendola con una nuova obbligazione diversa per oggetto o per soggetti o per titolo.
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