(art. 1331 c.c.) contratto con il quale una parte rimane vincolata alla propria dichiarazione e l’altra ha facoltà di accettarla o meno. Essa produce gli stessi effetti della proposta irrevocabile. L’opzione è un contratto che si inserisce in un altro contratto,(ad es. vendita) il quale a sua volta si perfeziona con l’esercizio dell’opzione. In genere è un contratto oneroso: è cioè previsto il pagamento di un corrispettivo in favore del concedente se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal Giudice. - diritto di: compete agli azionisti di società per azioni ed in accomandita p.a. nell’ipotesi di aumento del capitale sociale a pagamento o di emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Spetta ai soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, e l’offerta in prelazione dei vari titoli viene loro formulata dalla società direttamente o mediante le banche.










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