accordo di volontà tra due o più parti che crea tra esse un vincolo giuridico, normalmente un contratto o una convenzione accessoria. - commissorio: è l’accordo nullo con cui creditore e debitore stabiliscono che nell’ipotesi di mancato pagamento la cosa data in pegno od in ipoteca passi nella proprietà del creditore (art. 2744 c.c.). - leonino: è nullo il patto mediante il quale uno o più soci rimangono esclusi da qualsiasi partecipazione agli utili od alle perdite (art. 2265 c.c.). - di non alienare: è l’intesa, valida, mediante la quale l’acquirente di un bene si obbliga a non rivenderlo a sua volta. Ha effetto solo tra le parti, e il divieto di alienare deve essere contenuto entro ragionevoli limiti di tempo e rispondere ad un apprezzabile interesse di una delle parti. - di non concorrenza: è un patto che limita la concorrenza e deve essere provato per iscritto. È valido se limitato ad una determinata zona o attività e non può superare la durata di 5 anni (art. 2596 c.c.).






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