(contratto di) contratto consensuale previsto dall’art. 1552 c.c. e segg. Con esso si attua il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro. La legge prevede che lo scambio tra cose o diritti possa essere caratterizzato dal pagamento di una somma di denaro per un eventuale conguaglio. Tale ipotesi non altera la natura del contratto di permuta, indipendentemente dall’entità della somma e purché risulti comune la volontà delle parti di aver attribuito maggiore importanza allo scambio fra cose e servizi. E’ un contratto consensuale ad efficacia reale o obbligatoria. Alla permuta si applicano le norme sulla compravendita, in quanto compatibili. A differenza della vendita le spese per la permuta gravano su entrambi i contraenti in parti uguali.






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