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Pignoramento


10 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, P

l’atto con cui di regola ha inizio l’espropriazione forzata. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicando i beni che vi assoggettano e i frutti di essi. Funzione del pignoramento è di vincolare i beni, sottraendoli alla libera disponibilità del debitore. Si distingue in mobiliare, quando ha per oggetto beni mobili o crediti ed in immobiliare. Può essere eseguito anche presso terzi quando il bene è nella disponibilità di un terzo. - di beni indivisi: è diretto a colpire la quota ideale dei diritti reali di cui il debitore è comproprietario (art. 599 c.p.c.). - immobiliare: pignoramento che ha ad oggetto beni immobili cui segue secondo le norme del codice di procedura civile la procedura esecutiva, volta alla vendita forzata del bene ed al conseguimento del credito. Deve essere trascritto nei registri immobiliari. Il debitore è contestualmente nominato custode, salva sostituzione per ordine del giudice, ed ha obbligo di rendiconto. Gli atti compiuti senza autorizzazione del giudice (per es. la locazione) sono inefficaci. - presso terzi: viene sottoposto a pignoramento un credito (ad es. presso istituti bancari o presso il datore di lavoro nei limiti di 15 della retribuzione) vantato dal debitore verso altro creditore. Secondo le norme di procedura, il terzo debitore pignorato deve eseguire una dichiarazione positiva di sussistenza del credito per la quale quest’ultimo, su ordine del giudice, viene assegnato al creditore procedente. - della quota: è il diritto concesso ai creditori di un socio di s.r.l. di espropriargli la quota sociale (art. 2480, 1° comma, c.c.).

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