istituto disciplinato dall’art. 1140 c.c., consiste nel potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. L’acquisto del possesso si realizza con l’apprensione fisica del bene. Elemento fondamentale è l’elemento psicologico (animus) corrispondente alla volontà del soggetto di esercitare in concreto un potere sulla cosa che corrisponda alla proprietà o ad altro diritto reale (es. servitù). Tale elemento differenzia il possesso dalla detenzione in quanto, in tal ultimo caso, il soggetto è privo di animus possidendi detenendo il bene in nome e per conto di altri. Rilevante effetto del possesso a determinate condizioni è l’usucapione. Il possesso è tutelato dall’ordinamento con le azioni di reintegrazione e manutenzione. - perdita del: avviene nell’ipotesi di smarrimento definitivo della cosa o per il suo abbandono, ovvero in seguito all’appropriazione della stessa operata dall’iniziale semplice detentore. - di buona fede: colui che possiede ignorando di ledere un diritto altrui (a meno che tale ignoranza non derivi da colpa grave). La buona fede è sufficiente che vi sia al momento dell’acquisto. In caso di azione di rivendicazione il possessore in buona fede deve restituire solo i frutti percepiti e percepiendi dal momento della domanda giudiziale. - di mala fede: è colui che è la cosciente di violare un diritto altrui o che non ha usato la diligenza nell’accertare l’esistenza di un diritto altrui. Nel caso di azione di rivendicazione il possessore in mala fede ha l’obbligo di restituire tutti i frutti, percepiti e percepiendi dal momento in cui ha cominciato a possedere.










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