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Precetto


10 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, P

(atto di) si considera atto preliminare all’esecuzione forzata, la cui notificazione è dunque necessaria perché possa esercitarsi l’azione esecutiva nei confronti del debitore. Consiste nella formale intimazione mediante l’Ufficiale Giudiziario ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, di cui deve contenere la descrizione, entro un termine non minore di dieci giorni, e con l’avvertimento che in mancanza di adempimento si procederà ad espropriazione forzata. In particolari ipotesi, l’intimante può ottenere dal giudice l’esenzione da tale termine e procedere quindi ad immediata esecuzione forzata. Avverso lo stesso può essere proposta opposizione. È un atto recettizio, va notificato alla parte personalmente. È inefficace se l’esecuzione non viene avviata entro 90 giorni dalla notifica. 

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