(diritto di) diritto di priorità nell’acquisto di un bene o nell’esercizio di un diritto. È l’essere preferito ad ogni altro soggetto a parità di condizione (artt. 732 e 1379 c.c.). - agraria: è prevista dalla normativa in materia agraria ed è concessa a favore degli affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni compartecipanti del fondo offerto in vendita od in enfiteusi e, in mancanza di questi, ai confinanti. Il proprietario del fondo deve comunicare agli aventi titolo alla prelazione il contratto preliminare con l’indicazione del bene, il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre condizioni del futuro contratto. - dell’affittuario: è concessa dalla legge 392/78 a favore del conduttore di un immobile adibito ad uso commerciale, e messo in vendita dal suo proprietario. - ereditaria: in questo caso la prelazione consiste nel diritto del coerede di essere preferito nell’acquisto, qualora un altro coerede voglia alienare a titolo oneroso la propria quota. Il coerede che intende vendere la quota, notifica agli altri coeredi la proposta scritta di alienazione indicandone il prezzo di vendita. Ogni coerede può esercitare il diritto di prelazione sulla quota entro sessanta giorni, corrispondendone il prezzo. - legale: ricorre quando è espressamente riconosciuta dalla legge. Il diritto di prelazione ha natura reale, è opponibile ai terzi, e chi ne è titolare può riscattare la cosa ceduta illegittimamente al terzo acquirente. - patto di: è l’intesa per cui un soggetto si obbliga nei confronti di un altro nell’ipotesi che decida di alienare un proprio bene. Egli dovrà pertanto preventivamente offrirlo a tale preferito ed alle stesse condizioni con cui potrebbe cedere il bene ad un terzo.










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