determina l’estinzione del diritto soggettivo a seguito dell’inerzia e del suo non uso da parte del titolare per un tempo prolungato determinato dalla legge. Non sono però soggetti a prescrizione i diritti indisponibili (ad es. diritti della personalità o in materia di diritti non patrimoniali familiari) e gli altri indicati dalla legge. Decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e il suo corso può essere sospeso od interrotto con idoneo atto. La prescrizione ordinaria è di dieci anni. Specifiche norme del cod. civ. disciplinano le prescrizioni brevi. Ad esempio, in cinque anni il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, ogni corrispettivo di locazioni, le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici, gli interessi, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro; in due anni il risarcimento prodotto dalla circolazione dei veicoli; in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione e dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e trasporto. Sono altresì disciplinate le prescrizioni presuntive ad esempio, in tre anni i crediti dei professionisti e dei notai; in un anno i crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non è commerciante, e dei farmacisti per il prezzo dei medicinali; in sei mesi il diritto degli albergatori e ristoratori per l’alloggio ed il vitto. Nel diritto penale la prescrizione è causa di estinzione del reato. - decorrenza della: decorre dal giorno in cui il diritto poteva essere esercitato dal suo titolare. - dei diritti reali: i diritti reali su cose altrui si estinguono per il loro non uso, a differenza della proprietà, che è invece imprescrittibile (salvi peraltro gli effetti dell’usucapione del terzo).










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