consiste nella dichiarazione del creditore che attesti l’avvenuto pagamento della somma da parte del debitore che ha eseguito la prestazione. Si considera liberatoria la quietanza in cui il creditore riconosca l’avvenuta estinzione del debito e dichiari di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa per il titolo in base al quale ha ricevuto il pagamento (artt. 1195,1199,2704,2708 c.c.).










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