provvedimento di secondo grado attraverso il quale la pubblica amministrazione sulla base di una valutazione nuova dell’interesse pubblico procede al ritiro di un atto affetto da vizi di merito, in quanto inopportuno o inadeguato. L’autorità che può porre in essere la revoca è la stessa che ha emanato l’atto, o è l’autorità gerarchicamente superiore. - della proposta e dell’accettazione: in base al principio che le parti conservano la propria autonomia contrattuale, la proposta e l’accettazione possono essere revocate da chi le ha formulate sino a quando non siano giunte a destinazione dell’altra parte, e comunque sino al momento in cui il contratto non sia concluso.










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