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Risoluzione del contratto


11 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, R

modo di sciolimento nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive. Può avvenire per reciproco consenso oppure per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta. La risoluzione per inadempimento può essere di diritto (o automatica) quando si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia giudiziale. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta si verifica quando la prestazione è divenuta impossibile. La risoluzione per eccessiva onerosità si verifica nei contratti a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita quando la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa a causa del verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Non è invece ammessa nel caso di contratti aleatori o quando la sopravvenuta onerosità dipende dall’alea normale prevista per la natura del contratto in esame (artt. 1453-1469 c.c.).

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