(artt. 215-219 c.c.) i coniugi mediante una convenzione sottoscritta possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.



(artt. 215-219 c.c.) i coniugi mediante una convenzione sottoscritta possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Lascia un commento