Legge 16.2.13 n. 89. Il sigillo notarile, fornito ai notai dalla Zecca dello Stato, deve contenere l’emblema dello Stato Italiano, il nome e il cognome, la paternità e la sede del notaio. Alla fine di ogni atto il notaio, oltre alla propria firma, deve apporre l’impronta del sigillo; la mancanza di quest’ultimo non inficia la validità dell’atto.










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