il silenzio di una parte contrattuale può assumere il valore di tacito consenso se le circostanze in cui viene osservato sono tali da farlo significare come un comportamento concludente. Come avviene nell’ipotesi di una mancata disdetta che determina il rinnovo del contratto, od in presenza di un contratto con obbligazioni del solo proponente che si concluderà tacitamente qualora il destinatario della proposta non la rifiuti nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi.






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