(artt. 123, 164, 1414-1417 c.c.) si verifica quando alla dichiarazione non corrisponde intenzionalmente la volontà delle parti, cioè pongono in essere un negozio giuridico del quale non vogliono gli effetti. La simulazione è il fenomeno dell’apparenza contrattuale creata intenzionalmente. Si ha simulazione; - assoluta: quando le parti pongono in essere un negozio giuridico, ma in realtà non vogliono alcun negozio o non ne vogliono gli effetti. - relativa: quando si pone in essere un negozio (simulato) mentre in realtà se ne vuole un altro (dissimulato). - soggettiva: si ha quando si fa apparire come parte un soggetto (prestanome), mentre in realtà è parte un altro soggetto. Per aversi tale figura anche il prestanome deve essere partecipe all’accordo simulatorio. - oggettiva: riguarda la natura del negozio; si fa apparire vendita ciò che è donazione (o viceversa).










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