(artt. 587 c.c. e segg.; artt. 46-50 L. 31.5.95, n. 218) atto di ultima volontà con cui un soggetto dispone in tutto o in parte dei propri beni per quando avrà cessato di vivere. Esso può contenere disposizioni a titolo universale (es. istituzione di erede) o a titolo particolare (legato). Può essere pubblico quando è ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni e in tal caso può rivestire anche la forma del testamento segreto; oppure olografo quando è scritto di pugno dal testatore, sottoscritto dallo stesso e datato.






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