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Trascrizione


12 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, T

(artt. 2643 c.c. e segg.; D.L. 31.12.96, n. 669 conv. in L. 28.2.97, n. 30) mezzo di pubblicità relativo agli immobili, che assicura la conoscibilità delle vicende giuridicamente rilevanti e previste dal codice civile relative a tali beni. Svolge la funzione di rendere pubblici gli atti giuridici affinché acquistino efficacia verso i terzi contro i quali possono essere opposti. La mancata trascrizione di un atto non comporta un vizio dell’atto stesso che resta valido ed efficace in toto. Ma, può esporre l’acquirente alla possibilità di vedersi sottrarre quanto legittimamente acquistato in conseguenza di un atto fraudolento dell’alienante, che abbia cioè rivenduto lo stesso bene ad altro soggetto il quale poi abbia trascritto per primo. Si ottiene con un atto detto nota di trascrizione, mediante richiesta in duplice copia al Conservatore dei registri immobiliari del luogo ove si trova il bene con allegazione del titolo. Gli atti soggetti a trascrizione sono espressamente indicati dal codice civile. La trascrizione costituisce un obbligo per il pubblico ufficiale rogante l’atto (solitamente un notaio) il quale deve eseguire la trascrizione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compravendita di un immobile. - mobiliare: gli stessi atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari sono soggetti ad analoghe forme di pubblicità quando riguardano beni mobili registrati. Il pubblico registro automobilistico, il registro navale e quello degli aeromobili assolvono la stessa funzione dei registri immobiliari, e consentono a chiunque di accertare rapidamente a chi appartenga il bene, quale ne sia la condizione giuridica e quali siano state le sue precedenti vicende traslative.

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