istituto molto in uso nel sistema anglosassone con il quale il costituente (settlor) si spoglia a titolo definitivo della titolarità dei beni che, costituiti in trust, vengono posti sotto il controllo di un altro soggetto, trustee, tenuto a sua volta ad amministrarli nell’interesse dei beneficiari o per un fine specifico. I beni del trust non possono essere aggrediti né dai creditori del costituente (in quanto si è spogliato a titolo definitivo della loro proprietà), né dai creditori del trustee, perché non divengono proprietà dello stesso, e costituiscono un patrimonio separato. Su di esso potranno soddisfarsi unicamente i soggetti che vantano un credito direttamente nei confronti del fondo oggetto del trust. La Convenzione dell’Aja dell’1/1/1985, recepita in Italia dalla L. 364/1989, consente l’utilizzo del trust in prospettiva, principalmente, delle finalità di separatezza di patrimoni. Ma sono sempre più innovative le operazioni finanziarie che fanno ricorso al trust quali, ad esempio, quelle relative al project financing, alla finanza comunale ed alle emissioni obbligazionarie. E’ anche un termine usato per indicare un accordo tra imprese per dar luogo ad una situazione di monopolio.










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