artt. 343-389, 424, 426 c.c.) l’istituto della tutela, tradizionalmente indicato come ufficio tutelare, risponde ad un funzione suppletiva dell’attività giuridica in caso di soggetti non ritenuti idonei al perseguimento dei propri interessi dei minori e degli interdetti. Quando questa sia venuta a mancare per una delle ipotesi previste dalla legge, l’ordinamento provvede alla sua integrazione mediante l’intervento e l’attività di altri soggetti. La tutela viene “aperta” presso il Tribunale competente dove il giudice tutelare nomina il tutore (vedi) e il protutore, secondo criteri predeterminati e tenuto conto delle indicazioni fornite dai genitori, dai parenti prossimi o dal giudice stesso. L’ufficio tutelare è gratuito ed irrinunciabile e per alcuni svolge una funzione pubblica. Il tutore compie, sotto le direttive del giudice tutelare, una serie di attività che investono la sfera personale (fatta eccezione per il caso dell’interdizione legale) e patrimoniale dell’incapace. Il potere di cui è investito riveste la forma della rappresentanza in quanto proprio tale istituto consente di agire per conto altrui. Il protutore rappresenterà invece il minore, ovvero l’interdetto, nel caso di un conflitto di interessi tra tutore ed incapace.










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