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Usucapione


12 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, U | letto: 501

 modo di acquisto di diritti a titolo originario previsto dall’art. 1158 c.c. Produce l’acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento. Le ragioni che giustificano l’usucapione sono: l’esigenza di rendere certa e stabile la proprietà, l’esigenza di favorire colui che si occupa di un bene, rendendolo produttivo, rispetto al proprietario inerte. I requisiti dell’usucapione sono il possesso e la durata. Il possesso deve essere continuo e non interrotto, non violento e non clandestino. In relazione alla durata può essere ordinaria o abbreviata. I termini dell’usucapione ordinaria sono: 20 anni per l’acquisto della proprietà di immobili (a tal fine è indifferente che il possessore sia in buona ovvero in mala fede); 10 anni per l’acquisto della proprietà dei beni mobili registrati; 15 anni per l’acquisto della proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, o non montani se hanno un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge. L’usucapione abbreviata o decennale si caratterizza per una maggiore complessità del fatto acquisitivo quando si acquisti in buona fede un bene da chi non è proprietario. Oltre ai requisiti di possesso e durata occorrono anche la buona fede, e cioè l’ignoranza di ledere col proprio possesso l’altrui diritto, e l’esistenza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto. In tal caso il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla trascrizione. - agraria: riguarda la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati siti in Comuni montani. La proprietà si acquista in base al possesso continuato protratto per 15 anni. L’organo giudiziario competente è il Tribunale che decide con decreto o con sentenza, in caso di opposizione.

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