(art. 644 c.p.; L. 7.3.96, n. 108) consiste nella pretesa di interessi eccessivi da parte del creditore sul danaro dato in prestito. Un contratto viziato da usura può essere annullato per illiceità della causa.



(art. 644 c.p.; L. 7.3.96, n. 108) consiste nella pretesa di interessi eccessivi da parte del creditore sul danaro dato in prestito. Un contratto viziato da usura può essere annullato per illiceità della causa.
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