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Vendita forzata


12 Marzo 2007 | postato da: alfa3 | Glossario Immobiliare, V | letto: 272

(artt. 501-504 c.p.c.) il creditore pignorante inoltra un’istanza al Giudice dell’esecuzione con la quale chiede la vendita forzata dei beni pignorati e la loro assegnazione in pagamento. La suddetta istanza deve essere inoltrata entro 90 giorni dal pignoramento. La vendita forzata può farsi con o senza incanto. Nell’espropriazione immobiliare la vendita forzata senza incanto si effettua mediante offerte individuali depositate in cancelleria, senza gara, successivamente valutate dal Giudice dell’esecuzione (artt. 570-575 c.p.c.).

2 Responses to “Vendita forzata”

  1. giuseppe Says:

    cosa devo fare se la meta della casa e di mia moglie e paghiamo ancora il mutuo e la mia parte e stata pignorata. dovro pagare anche la mia parte di mutuo ho solo la meta di mia moglie

  2. redazione Says:

    @giuseppe
    ci dispiace ammettere che la domanda è poco chiara, in attesa di ulteriori chiarimenti la ringraziamo
    redazione

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