(artt. 501-504 c.p.c.) il creditore pignorante inoltra un’istanza al Giudice dell’esecuzione con la quale chiede la vendita forzata dei beni pignorati e la loro assegnazione in pagamento. La suddetta istanza deve essere inoltrata entro 90 giorni dal pignoramento. La vendita forzata può farsi con o senza incanto. Nell’espropriazione immobiliare la vendita forzata senza incanto si effettua mediante offerte individuali depositate in cancelleria, senza gara, successivamente valutate dal Giudice dell’esecuzione (artt. 570-575 c.p.c.).










Giugno 24th, 2008 at 21:02
cosa devo fare se la meta della casa e di mia moglie e paghiamo ancora il mutuo e la mia parte e stata pignorata. dovro pagare anche la mia parte di mutuo ho solo la meta di mia moglie
Giugno 29th, 2008 at 18:31
@giuseppe
ci dispiace ammettere che la domanda è poco chiara, in attesa di ulteriori chiarimenti la ringraziamo
redazione