contratto consensuale e ad effetti reali che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. L’accordo tra le parti si perfeziona con lo scambio di proposta di acquisto ed accettazione da parte del venditore. Il venditore si obbliga a consegnare l’immobile ed a garantirlo dall’evizione e da eventuali vizi. L’acquirente si obbliga a pagare il prezzo nel luogo e per il tempo convenuto, ed a saldare le spese del contratto. - su campione e su tipo di campione: può essere fatta su un campione della cosa che servirà come esclusivo paragone per la qualità della cosa oggetto della vendita. Qualsiasi eventuale difformità fra il campione e la cosa consegnata attribuirà il diritto alla risoluzione del contratto. Se peraltro il campione deve servire unicamente ad indicare in modo approssimativo la qualità della cosa, si potrà domandare la risoluzione soltanto se la difformità del campione sarà rilevante (art. 1522 c.c.). - a corpo: ricorre quando un bene immobile viene venduto a corpo. In tal caso la differenza fra le misure indicate nell’atto e quelle reali del bene è ininfluente sul prezzo a meno che essa non appaia superiore alla ventesima parte (art. 1538 c.c.). - su cose future: riguarda cose che ancora non esistono al momento della conclusione del contratto, ma che si spera possano venire ad esistenza (le unità immobiliari di un edificio ancora da realizzare, ad esempio, od il futuro raccolto di un fondo agricolo). L’acquisto della proprietà di tali beni avverrà solo quando essi saranno venuti ad esistenza (art. 1472 c.c.). - a misura: ricorre quando un bene immobile è venduto a misura, ed il prezzo è determinato in ragione di un tanto per ogni unità di misura. Se la misura reale del bene risulta inferiore o superiore a quella indicata nel contratto, il compratore ha diritto ad una corrispondente riduzione o deve un corrispondente supplemento del prezzo. - con patto di riscatto: ricorre quando il venditore di cose mobili od immobili si riserva il diritto di riacquistarne la proprietà mediante la restituzione del prezzo immutato ed il pagamento dei rimborsi per le spese sostenute dal compratore per la vendita, per le riparazioni e le migliorie apportate alla cosa. Il termine del riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di cose mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Con il semplice patto di retrovendita, invece, il compratore si obbliga verso il venditore a rivendergli la cosa con un nuovo contratto per il quale non varranno più i limiti di tempo o di prezzo stabiliti dalla legge per il citato riscatto convenzionale. - a rate con riserva della proprietà: riguarda la vendita di cosa mobile per la quale il venditore è obbligato a consegnarla immediatamente al compratore. Questi potrà disporne liberamente, assumendosi peraltro tutti i rischi compreso quello del perimento della cosa, e ne acquisterà la proprietà solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo. - con riserva di gradimento: ricorre nella vendita di cose mobili che non si perfeziona sino a quando il compratore non abbia comunicato al venditore il proprio gradimento (art. 1520 c.c.).










Lascia un commento