si intendono quei volumi destinati ad ospitare impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, elevatorio, ecc…). Non rientrano nella nozione i vani utilizzati come stenditoi, soffitte, locali di sgombero, né tanto meno locali che risultino agevolmente adattabili ad uso abitativo. Dei volumi tecnici non si tiene conto al fine dell’accertamento della conformità del progetto alle volumetrie massime consentite nelle singole zone edificabili. L’art. 9, lettera “e” della L. 10/77 prevede la concessione gratuita per la realizzazione dei volumi tecnici indispensabili.










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