compiti e norme
L’assemblea è l’organo di rappresentanza degli interessi dei condomini con cui vengono prese le decisioni sulla gestione delle parti comuni e sulla vita interna al condominio. I compiti. L’assemblea è l’organo principale del condominio che può essere validamente e regolarmente costituito solo in seguito all’approvazione e formazione delle tabelle millesimali. I poteri che le sono riconosciuti si possono distinguere in “legislativi” ed “ordinativi”. I primi si manifestano nella possibilità di deliberare, ad esempio, sui contenuti del Regolamento del condominio, oppure di modificare le tabelle millesimali se pur a certe condizioni. Per raggiungere questi scopi l’assemblea deve però costituirsi in maggioranza assoluta, cioè con la presenza di tutti i condomini, mentre per la normale gestione contabile annuale, è sufficiente che si costituisca con maggioranze meno significative. La norma. Tra le sue competenze, l’articolo 1.135 del Codice civile prevede: la nomina, la revoca e il rinnovo dell’incarico all’amministratore; l’approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo delle spese e la decisione di provvedere a opere di manutenzione straordinaria. Però legislazione e sentenze della giurisprudenza assegnano al congresso assembleare diverse altre funzioni, come la votazione del regolamento condominiale assembleare; la decisione di promuovere cause (ma l’azione contro i morosi deve essere intrapresa pure dall’amministratore, anche quando manca l’autorizzazione assembleare); la rappresentanza del condominio rispetto a terzi; il consenso alla locazione dei locali comuni e, in genere, ogni atto che preveda una discussione e un assenso o un dissenso da parte dei proprietari, purché riguardi le parti comuni a tutti e/o il regolamento…….. continua .Presupposti e convocazione










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