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Comdominio I limiti d’uso


3 Aprile 2007 | postato da: redazione | Condominio | letto: 290

da il sole 24 ore di Chiare Conti

Il condomino utilizzando le parti comuni di quali limiti deve tenere conto? Nessuna distinzione fra proprietari. In linea teorica l’uso e il godimento dovrebbero dipendere dal valore della propria quota millesimale, di fatto invece hanno per oggetto l’intero bene comune e incontrano come unico limite l’incidenza del diritto altrui. In altre parole il proprietario di un piccolo appartamento ha diritto di servirsi dell’atrio, delle scale o del cortile al pari di chi abbia acquistato un piano intero. Può servirsene anche a mezzo del proprio inquilino, mentre l’uso delle parti comuni non può essere consentito a un terzo estraneo al condominio se non in seguito al riconoscimento, ad esempio, di una precisa servitù di passaggio.d’uso particolare. Ogni condomino non può disporre della cosa comune in modo pieno ed esclusivo al pari dell’alloggio di cui è proprietario; tuttavia sono ammesse utilizzazioni diverse da quella consueta o normale, a condizione che l’uso atipico non diventi abuso ostacolando o pregiudicando quello tradizionale (anche potenziale) da parte degli altri condomini e la destinazione del bene venga rispettata.In particolare la legge per conciliare il diritto d’uso del singolo proprietario con quello degli altri condomini, lo subordina a due limiti: il divieto di modificare la destinazione normale della cosa comune e quello di impedire agli altri condomini di farne «pari uso» secondo il loro diritto.La normale destinazione. E’ la funzionalità assegnata alla cosa comune dai condomini o dall’originario costruttore del complesso condominiale. Se il bene può essere utilizzato in diversi modi allora occorre fare riferimento all’uso che in concreto viene fatto, magari a quello a cui si rifà la maggioranza dei condomini senza alcuna rimostranza da parte degli altri.
La legge lascia però aperta l’opportunità ai condomini, se pur nel rispetto di eventuali vincoli posti dalregolamento o dai singoli atti di acquisto, di cambiare ladestinazione del bene quando ciò sia necessario per il migliorgodimento del bene comune. Ecco perché, ad esempio, il cortile può essere usato anche come parcheggio.Il «pari uso». In merito invece al «pari uso» che deve essere assicurato agli altri condomini, non va inteso in senso stretto - cioè come un uso identico che escluderebbe l’uso particolare o addirittura esclusivo che ogni condomino può fare del bene comune - ma equivale a un qualsiasi diverso miglior uso a cui gli altri condomini possono ricorrere in altra parte della cosa comune…………………….
Che cosa sono le spese condominiali ?

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