Ici, nuovi interessi al passato
27 Aprile 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse | letto: 221
Tributi comunali. Le regole di calcolo per i rapporti pendenti
da il sole 24 ore di Sergio Trovato
Gli enti locali devono applicare i nuovi criteri di calcolo degli interessi sui tributi da loro amministrati anche per gli anni d’imposta pregressi, purché i rapporti siano ancora pendenti al 1º gennaio 2007, data di entrata in vigore della Finanziaria 2007. Lo ha precisato il dipartimento delle Politiche fiscali del ministero dell’Economia (ufficio del Federalismo) con la nota 6464 del 20 aprile 2007. Viene richiamato nella nota l’articolo 1, comma 171, della legge 296/2006 che prevede l’applicazione delle nuove regole. Con regolamento, infatti, Comuni e Province hanno la facoltà di determinare la misura gli interessi sulle somme da riscuotere. Devono essere calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Fino al 31 dicembre 2006, invece, gli interessi venivano conteggiati per semestre compiuto. Il tasso annuo, inoltre, non può superare il limite massimo di tre punti percentuali di differenza rispetto a quello legale. Nel caso in cui l’ente non stabilisca la misura degli interessi, si applica il tasso legale. Per evitare vuoti normativi, la norma attributiva del potere regolamentare generale (articolo 52 del Dlgs 446/97) non a caso dispone che in mancanza di regolamento si applicano le leggi vigenti. Tuttavia, gli interessi legali, o quelli deliberati dall’ente, spettano al contribuente anche quando chiede il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto. In questo caso, secondo il comma 165, sono dovuti «dalla data dell’eseguito versamento». Questa previsione è errata e dovrebbe essere corretta, per i potenziali danni che potrebbe arrecare agli enti locali. Normalmente, gli interessi maturano dalla data della domanda. Altrimenti, anche se il versamento di un tributo in misura maggiore rispetto al dovuto è effettuato per errore si potrebbe rivelare un investimento. A maggior ragione, se gli enti dovessero fissarli in misura superiore al tasso legale. Tra l’altro, anche la previsione della decorrenza degli interessi sui rimborsi dalla data del versamento rientra nel regime transitorio stabilito dall’articolo unico, comma 171, della Finanziaria 2007. La ratio di questa norma è di consentire l’applicazione delle nuove regole purché il rapporto d’imposta sia ancora in essere, per un determinato anno d’imposta, e non sia intervenuta la decadenza dal potere di accertare, liquidare, riscuotere o rimborsare. Secondo il ministero, dunque, non spiegano alcun effetto i nuovi criteri di computo degli interessi e la loro decorrenza solo rispetto ai rapporti d’imposta già definitivi. Nella nota, peraltro, si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ormai affermato che cosa va inteso per rapporto pendente. Sussiste questa situazione quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o non sia divenuto definitivo l’atto impositivo per mancata impugnazione.










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